Primo versamento della tassa di possesso delle imbarcazioni previsto dalla manovra salva-Italia. Esentate le nuove immatricolazioni e sconto del 50 per le barche a vela
Pubblicato il 29/05/12 in Tasse| TAGS: tassa barche, tassa di possesso, barche usate, manovra finanziaria
In arrivo la prima scadenza di pagamento per latassa sulle imbarcazioni introdotta dallamanovra salva-Italia. Entro il 31 maggio i proprietari di imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri, ovunque siano ormeggiate, dovranno pagare una tassa di possesso annuale che parte dagli 800 euro e arriva ai 25mila euro per gli scafi di oltre il 64 metri. In pratica una patrimoniale progressiva che però fa delle eccezioni quando la barca non è proprio un lusso.
Nata come tassa di stazionamento, cioè su tutti i natanti che ormeggiano nei porti italiani, in fase di conversione della manovra è diventata una tassa sul possesso. Sarà dovuta, cioè, per tutte le imbarcazioni oltre i 10 metri possedute dacontribuenti italiani a prescindere dal fatto che la barca stia effettivamente navigando in acque territoriali. Una correzione introdotta per evitare la fuga verso i porti francesi, croati o greci e tutelare l'indotto turistico delle nostre coste. Sebbene più difficile, può però spingere i proprietari di yacht e imbarcazioni di lusso a cambiare bandiera per sfuggire alla giurisdizione fiscale italiana.
Nella sua versione definitiva, comunque, la tassa risulta notevolmente ridotta e prevede alcune ulteriori sconti per le barche nuove o particolarmente vecchie. Vediamo in dettaglio chi, quanto e come si paga.
• Si applica alle imbarcazioni da diporto superiori ai 10 metri di lunghezza in possesso di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia (anche se rimessate
• Non si applica alle imbarcazioni:
- di soggetti non residenti e senza stabili organizzazioni in Italia anche se ormeggiate nei porti italiani (sempre che il possesso non sia fiscalmente attribuibile a soggetti residenti in Italia);
- di nuova immatricolazione per i primi 2 anni (un modo per non penalizzare l'industria cantieristica);
- di aziende di noleggio di imbarcazioni;
- di salvataggio, di servizio e quelle possedute e utilizzate da enti di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
• Importi. La tassa ha un importo progressivo in base alla lunghezza dello scafo:
• Riduzioni. Sono previste sconti d'imposta:
- del 50% per le barche a vela con motore ausiliario e un rapporto fra superficie velica e potenza del motore (in kw) non inferiore a 0,5;
- del 50% per le imbarcazioni fino a 12 metri di proprietà dei residenti nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, usate come mezzi di locomozione ordinari;
e per le imbarcazioni più vecchie:
- del 40% se l'imbarcazione ha più di 5 anni;
- del 70% se l'imbarcazione ha più di 10 anni;
- dell'85% se l'imbarcazione ha più di 15 anni.
- del 100% (imposta azzerata) se l'imbarcazione ha più di 20 anni.
• Pagamento. L'importo da versare entro il 31 maggio si riferisce al periodo di possesso 1° maggio 2011-30 aprile 2012 e va corrisposto con il modello F24 "versamenti con elementi identificativi" (scarica il pdf), utilizzando il codice tributo 3370 per la tassa e 8936 e 1931, rispettivamente per la sanzione e gli interessi in caso di ritardo. Sul modello vanno riportati i dati identificativi del natante.(A.D.M.)
Nata come tassa di stazionamento, cioè su tutti i natanti che ormeggiano nei porti italiani, in fase di conversione della manovra è diventata una tassa sul possesso. Sarà dovuta, cioè, per tutte le imbarcazioni oltre i 10 metri possedute dacontribuenti italiani a prescindere dal fatto che la barca stia effettivamente navigando in acque territoriali. Una correzione introdotta per evitare la fuga verso i porti francesi, croati o greci e tutelare l'indotto turistico delle nostre coste. Sebbene più difficile, può però spingere i proprietari di yacht e imbarcazioni di lusso a cambiare bandiera per sfuggire alla giurisdizione fiscale italiana.
Nella sua versione definitiva, comunque, la tassa risulta notevolmente ridotta e prevede alcune ulteriori sconti per le barche nuove o particolarmente vecchie. Vediamo in dettaglio chi, quanto e come si paga.
• Si applica alle imbarcazioni da diporto superiori ai 10 metri di lunghezza in possesso di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia (anche se rimessate
• Non si applica alle imbarcazioni:
- di soggetti non residenti e senza stabili organizzazioni in Italia anche se ormeggiate nei porti italiani (sempre che il possesso non sia fiscalmente attribuibile a soggetti residenti in Italia);
- di nuova immatricolazione per i primi 2 anni (un modo per non penalizzare l'industria cantieristica);
- di aziende di noleggio di imbarcazioni;
- di salvataggio, di servizio e quelle possedute e utilizzate da enti di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
• Importi. La tassa ha un importo progressivo in base alla lunghezza dello scafo:
Lunghezza dello scafo | Importo annuale |
- 10,01 - 12 mt | € 800 |
- 12,01 - 14 mt | € 1.160 |
- 14,01 - 17 mt | € 1.740 |
- 17,01 - 20 mt | € 2.600 |
- 20,01 - 24 mt | € 4.400 |
- 24,01 - 34 mt | € 7.800 |
- 34,01 - 44 mt | € 12.500 |
- 44,01 - 54 mt | € 16.000 |
- 54,01 - 64 mt | € 21.500 |
- oltre 64 mt | € 25.000 |
• Riduzioni. Sono previste sconti d'imposta:
- del 50% per le barche a vela con motore ausiliario e un rapporto fra superficie velica e potenza del motore (in kw) non inferiore a 0,5;
- del 50% per le imbarcazioni fino a 12 metri di proprietà dei residenti nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, usate come mezzi di locomozione ordinari;
e per le imbarcazioni più vecchie:
- del 40% se l'imbarcazione ha più di 5 anni;
- del 70% se l'imbarcazione ha più di 10 anni;
- dell'85% se l'imbarcazione ha più di 15 anni.
- del 100% (imposta azzerata) se l'imbarcazione ha più di 20 anni.
• Pagamento. L'importo da versare entro il 31 maggio si riferisce al periodo di possesso 1° maggio 2011-30 aprile 2012 e va corrisposto con il modello F24 "versamenti con elementi identificativi" (scarica il pdf), utilizzando il codice tributo 3370 per la tassa e 8936 e 1931, rispettivamente per la sanzione e gli interessi in caso di ritardo. Sul modello vanno riportati i dati identificativi del natante.(A.D.M.)
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